CANELLA CAMAIORA STUDIOLEGALE C Milano, 16 dicembre 2025 Via PEC:
Spett.le Comune di Omegna in persona del lrpt, Sindaco Daniele Berio Piazza XXIV Aprile, 18 28887 — Omegna (VB)
Oggetto: ROVERSI M./ COMUNE DI OMEGNA – Progetto TRA-ME (ID 200146) — Riscontro a Vostra missiva del 14 novembre 2025 e contestuale contro-diffida formale
Spett.le Amministrazione,
la presente è inviata per conto della Dott.ssa Roversi Marilena, ideatrice pressoché esclusiva progetto TRA-ME, oltre che autrice dei due testi che tale progetto hanno ispirato e reso credibile (ed eligibile) al finanziamento unionale: “Tracce di Meraviglie, Vol. 1- Per questa via Mimulfo perse la testa” e. “Tracce di Meraviglie, Vol. Il — Tra i laghi scomparsi”, della collana “Quando eravamo lombardi”
Con la presente, oltre a rappresentare la posizione della Dott.ssa Roversi in merito al rapporto contrattuale intercorso con i partecipanti al progetto Interreg VI-A, si coglie anche l’occasione per rispondere puntualmente alla Vostra missiva del 14 novembre scorso, a firma del Sindaco di Omegna Daniele Berio, del Segretario Generale dott. Agostino Carmeni, del Funzionario responsabile di Elevata Qualificazione dott. Luca Vergerio e della Project Manager & Educational Manager dott.ssa Roberta Crivellaro (rif. Prot 0033739 del 14/11/2025).
Come a Voi ben noto, non avete mai proceduto al pagamento integrale del corrispettivo pattuito per le attività di Content Manager nell’ambito dell’incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 831 del 30/07/2025 e meglio definito nell’accordo del 31/07/2025. Pur sollecitati in tal senso dalla nostra Cliente, Vi siete pretestuosamente trincerati dietro l’intervenuta risoluzione del contratto (28/10/2025) e dietro l’affermazione di mero principio che non avreste in alcun modo utilizzato materiali forniti dalla Dott.ssa Roversi successivamente al periodo contrattuale — a Vostro dire — “coperto” dagli intervenuti pagamenti.
Entrambe le allegazioni sono platealmente irricevibili:
1) è in primo luogo, l’ultima fattura da Voi pagata copre il periodo fino al 31/08/2025, di guisa che non stato pagato alla Dott.ssa Roversi quanto commissionato e realizzato nei mesi di settembre e ottobre, per un totale di oltre 150 pagine di materiale (autorialmente protetto);
2) in secondo luogo, vi è ampia traccia documentale di come stiate continuando a utilizzare a piene mani materiali autoriali della Dott.ssa Roversi, i cui diritti di sfruttamento economico non Vi sono stati trasferiti o perché contabilmente imputabili al quantum contrattualmente stabilito come compenso e non ancora saldato, o perché riferibile ai due volumi menzionati in incipit, i cui diritti d’autore la Dott.ssa Roversi si è esplicitamente riservata.
Sulla scorta del contratto 31/07/2025, infatti, restano di piena titolarità del Comune di Omegna i diritti di sfruttamento economico di quanto prodotto dalla nostra Assistita come Content Manager di Interreg VI-A, ma non certo i diritti di sfruttamento economico di testi e opere precedenti al contratto, la cui titolarità la nostra Cliente si è esplicitamente riservata, peraltro nella cornice di un accordo economico complessivo che — in quanto non giunto a conclusione — non può produrre alcun tipo di effetto traslativo ulteriore rispetto alla sola cessione dei diritti di sfruttamento sui materiali realizzati dalla Dott.ssa Roversi, nei limiti del periodo di validità del citato contratto e sino alla data del 31/08/2025.
Oltre a quanto ancora dovuto per il contratto 31/07/2025, la Dott.ssa Roversi avrebbe anche diritto al pagamento dei compensi in ragione del caricamento del progetto sulla piattaforma Interreg (accordo a latere del contratto testé richiamato e che è stato da parte Vostra adempiuto solo parzialmente). Stupisce infatti come dapprima Voi stessi, nella Determina n° 1132 del 20/10/2025, abbiate riconosciuto di dovere disporre la somma di Euro 9.884,00 — “da considerarsi automaticamente ammissibile e liquidabile in forma forfettaria” — per i costi preparatori legati al progetto, per poi aver provveduto a saldarne solo la meta (la nostra Assistita si ¢ occupata interamente e in autonomia dell’esecuzione delle attività legate a detti costi preparatori, tanto è che il Vostro partner Ecomuseo del Lago d’Orta e del Mottarone — evidentemente ben più corretto del Comune di Omegna — ha pagato spontaneamente tutta la sua quota parte. Fermo quanto precede, è innegabile come l’intestata Pubblica Amministrazione (in uno coi suoi partner di progetto) abbia tratto e stia tutt’oggi traendo indebito vantaggio da un patrimonio di ricerca, di progettazione e di paternità autoriale sviluppato e creato autonomamente dalla Dott.ssa Roversi nel corso di anni, riconosciuto pubblicamente in più occasioni da prestigiosi enti terzi; illecito sfruttamento che sta avvenendo da parte del Comune di Omegna in totale spregio di quanto previsto dalla L. n. 633/1941.
Come se non bastasse quanto sopra, la nostra Cliente — oltre al danno già arrecatole e a quello in fieri — si trova a fronteggiare la beffa di dover controbattere alle Vostre infondate contestazioni in merito sia all’asserita pubblicazione da parte della nostra Assistita, a mezzo stampa o sui social media, di dichiarazioni inesatte e fuorvianti, oltre che lesive della Vostra onorabilità e reputazione, sia alla divulgazione di documenti contenenti dati personali come indirizzi, e numeri di cellulare.
La Dott.ssa Roversi, in verità, mossa da una frustrazione più che naturale per non aver ricevuto né le prestazioni concordate né i riconoscimenti che le spettano ex lege, si è limitata a manifestare il proprio stato d’animo nel pieno rispetto dei canoni di veridicità, continenza e pertinenza, esercitando il Suo fondamentale diritto di critica. Le dichiarazioni della nostra Assistita, riferite a fatti accaduti e documentalmente supportati, e formulate con toni sempre circoscritti al contesto professionale di riferimento, non appaiono idonee ad arrecare alcuna lesione alla reputazione dell’Amministrazione, né integrano condotte diffamatorie o altrimenti censurabili.
Al contrario, la nostra Assistita si trova suo malgrado nella disponibilità testimoniale di giornalisti e fondazioni che riferiscono di come I’intestata Pubblica Amministrazione abbia non solo rilasciato dichiarazioni pesantemente diffamatorie nei confronti della Dott.ssa Roversi, ma sia prodigata nel vero e proprio sforzo di boicottare la stessa.
Alla luce di tutte le predette circostanze, la presente deve pertanto essere considerata quale atto di costituzione in mora e quale
FORMALE DIFFIDA
a cessare immediatamente qualsiasi utilizzo dei testi, degli elaborati e dei materiali di esclusiva titolarità della Dott.ssa Roversi, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso e dal contesto in cui siano impiegati, con la sola eccezione di quelli espressamente realizzati ad hoc — fino al 31/08/2025 — nella funzione di Content Manager, e in ogni caso con esplicita esclusione di qualsivoglia sfruttamento ulteriore, anche indiretto, dei due volumi “Tracce di Meraviglie, Vol. I — Per questa via Mimulfo perse la testa” e “Tracce di Meraviglie, Vol. Il — Tra i laghi scomparsi” della collana “Quando eravamo lombardi”, di cui la nostra Cliente è unica autrice nonché titolare dei relativi diritti;
ferma la maggior somma dovuta per il non autorizzato sfruttamento autoriale, a pagare immediatamente alla nostra Assistita la somma di Euro 4.884,00 per il caricamento dei materiali del progetto sulla piattaforma Interreg oltre al quantum contrattualmente residuo ex accordo 31/07/2025. Inutile precisare come I’intimazione inibitoria di cui sopra debba considerarsi estesa anche a tutti i partner di progetto a cui la presente missiva viene doverosamente inviata per conoscenza.
In mancanza di spontanea adesione a quanto sopra, gli scriventi non avranno altra scelta che perseguire la tutela della propria Assistita in tutte le sedi competenti, incombente per il quale hanno già avuto il più ampio mandato. Proprio per questo motivo, ai sensi degli artt. 2 ss. D.L. 132/2014, e s.m.i. la presente vale anche, fin d’ora, quale invito formale a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, con la quale le parti, assistite dai propri Avvocati, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
Avvisiamo l’intestata Amministrazione comunale che, trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente senza Vostra risposta, ovvero in caso di Vostro esplicito rifiuto alla negoziazione, la Dott.ssa Roversi sarà libera di assumere ogni più opportuna iniziativa per la tutela in giudizio dei propri diritti. Rappresentiamo altresì che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto D.L. n. 132/2014, la mancata risposta al presente invito entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento ovvero il rifiuto di aderire alla convenzione potranno essere valutati dal Giudice in sede di condanna alle spese e ai fini di cui agli. articoli 96 e 642, comma 1, del codice di procedura civile, nell’eventuale successivo giudizio civile.
CANELLA CAMAIORA STUDIO LEGALE , Milano